La conformità urbanistica e catastale per la vendita in serenità
Oggi più che mai è importante la burocrazia nella compravendita degli immobili, il famoso motivo per il quale abbia sempre più senso appoggiarsi ad una agenzia immobiliare, nel caso in cui non siate afferrarti sulla compravendita immobiliare.
Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 29 bis della Legge 52/1985, devono sussistere la conformità urbanistica e catastale, spiegato in modo semplice, si richiede che al momento del rogito l’immobile abbia una planimetria che rappresenti urbanisticamente (in comune) e al catasto lo stato di fatto dell’immobile, in modo da evitare difformità che potrebbero annullare l’atto notarile.
Le lievi difformità catastali che non incidono sul calcolo della rendita sono tollerate ed è possibile stipulare l’atto di vendita senza ripresentare una nuova planimetria.
La parte acquirente deve però essere messa a conoscenza che potrebbero poi essere a suo carico, nel momento di una potenziale rivendita o nel momento in cui decida di presentare una pratica in comune per una ristrutturazione, tutte le spese (e i pensieri che ne derivano).
Importante oggi per poter mettere in vendita o in affitto l’unità immobiliare dotata di riscaldamento (capannoni appartamenti case ecc..) che sia redatto un attestato di prestazione energetica meglio conosciuto come APE, documento che riassume le caratteristiche energetiche dell’immobile.
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